PSR Calabria 2014-20 – Misura 16 – Sottomisura 16.03 – Cooperazione

Misura 16 Cooperazione e della sotto-misura 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

 

Il presente bando fa riferimento alla misura 16 “Cooperazione” e della sotto-misura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale”. L’operazione è finalizzata al sostegno di progetti di cooperazione tra piccoli operatori agricoli, forestali ed agroalimentari e piccoli operatori turistici finalizzate a migliorare la posizione dei soggetti collaboranti sui mercati di riferimento e sul raggiungimento di economie di scala attraverso il sostegno a:

  • Azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per la condivisione di processi di lavoro/impianti e risorse produttive in comune;
  • Azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

Il beneficiario del sostegno è una forma di aggregazione (Partenariato) che comprenda almeno due soggetti tra “piccoli operatori” del settore agricolo, forestale, della filiera agroalimentare e della filiera turistica. Ai fini delle operazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n.
1305/2013, per «piccolo operatore» si intende:

  • Una micro-impresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
  • Una persona fisica non impegnata in un’attività economica al momento della richiesta di
    finanziamento delle opere.

L’aggregazione che presenta una domanda di sostegno deve possedere i seguenti requisiti:

  • Essere un’aggregazione di “piccoli operatori” operanti nell’ambito delle attività agricola, forestale, agroalimentare, turistica;
  • Essere un’aggregazione costituita attraverso l’Accordo di Cooperazione debitamente registrato. Possono, presentare domanda anche le aggregazioni non ancora costituite alla data di presentazione della domanda, fermo restando, l’impegno e l’obbligo di costituirsi prima dell’accettazione dell’eventuale aiuto concesso;
  • Garantire unitarietà di azione e di obiettivi;
  • Dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
  • Dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente
    rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

Sono costi ammissibili derivanti dalla cooperazione:

  • Costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
  • Costi di esercizio della cooperazione quali;
  • Costi di animazione (eventi, manifestazioni, etc.) e costi divulgazione (materiale divulgativo,
    materiale pubblicitario etc.);
  • Acquisto o leasing di beni strumentali (mobili, attrezzature d’ufficio, hardware e software);
  • Costruzione, acquisizione, miglioramento di beni immobili (opere edili e relativa impiantistica);
  • Acquisto ex novo di macchinari e attrezzature;
  • Investimenti immateriali quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commerciali;
  • Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere e) e f), come onorari per professionisti e consulenti. Le spese generali sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell’intervento agevolato, secondo la seguente ripartizione:
    – per spese tecniche, max il 6% per interventi che comprendono la progettazione e la direzione dei lavori
    – ovvero max il 3% nel caso l’investimento riguardi unicamente impianti, macchinari e attrezzature;
    – per altre spese generali, non ricomprese nel punto precedente, sarà riconosciuta una percentuale max del 3%.

Ciascun progetto di cooperazione, comprensivo dell’investimento, potrà essere sostenuto con un
contributo pubblico massimo di euro 200.000,00, corrispondente ad una aliquota di sostegno
pubblico dell’80%. Il sostegno è erogato per una durata massima di due anni.

 

Data scadenza: 23/04/2018

Per ulteriori informazioni contattatemi.

alessandrosquillaci
alessandrosquillaci
Articoli: 125

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *