L’ etichettatura degli alimenti, la normativa di base e alcune informazioni utili.
Gli interventi Europei e Nazionali sulle norme riguardanti l’ etichettatura degli alimenti diventano sempre più numerosi. Lo scopo dei legislatori è quello di rendere le informazioni per i consumatori chiare e corrette. Tutto questo è sicuramente corretto, ma comporta per gli OSA un carico di lavoro molto gravoso. Destreggiarsi in un quadro normativo in continua evoluzione non è facile, in particolar modo per piccole e medie imprese.
Il presente articolo vuole essere un punto di partenza per le normative di base in materia, senza avere la pretesa di servire da guida. Questa puntualizzazione nasce dalla consapevolezza che per alcuni prodotti esistono normative specifiche.
Le norme principali a cui bisogna fare riferimento sono:
- Regolamento UE 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- D. Lgs. n. 231 del 15 Dicembre 2017, disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. Inoltre Tale decreto abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concerne l’etichettatura dei prodotti alimentari commercializzati sfusi.
- Regolamento (CE) 1924/2006, sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute.
Iniziamo definendo l’etichetta, che secondo il Reg. 1169/2011 si intende per etichetta qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore. Tale regolamento, inoltre, pone come obbligatorie le seguenti informazioni:
- Denominazione dell’alimento (accanto alla denominazione deve essere indicato lo stato fisico nel quale si trova il prodotto o lo specifico trattamento che ha subito);
- Elenco degli ingredienti;
- Ingrediente o il coadiuvante in grado di provocare allergie. Deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene;
- Quantità netta dell’alimento;
- Termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- Condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
- Nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
- Paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto;
- Istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento (es. da consumare previa cottura);
- Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più del 1,2% vol.;
- Dichiarazione nutrizionale;
- Indicazione di origine per le carni fresche suine, ovine, caprine e dei volatili;
- Tipo di oli e grassi utilizzati dovrà essere specificato tra gli ingredienti, e non sono dunque più sufficienti le indicazioni generiche di «oli vegetali» o «grassi vegetali».
Tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile in carattere pari o superiore a 1,2 mm. In alcuni casi, determinate informazioni hanno collocazioni specifiche.
Come detto in precedenza, per una corretta etichettatura, le informazioni qui riportate devono essere approfondite.
Inoltre si ricordano due aggiornamenti normativi recenti inerenti al latte e alla pasta.
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