Il Reg. UE 1096/2018 modifica il Reg. UE 29/2012 in riferimento ad alcune indicazioni per l’etichettatura dell’olio di oliva.
Il 3 Agosto 2018 è’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il nuovo regolamento n. 1096 del 22 maggio 2018, che modifica il precedente regolamento n. 29/2012 in riferimento ad alcune indicazioni facoltative sull’etichettatura dell’olio extra vergine di oliva.
Nello specifico viene modificato l’Articolo 5 e viene aggiunto l’Articolo 5 bis.
Articolo 5:
- Al primo paragrafo la lettera “d” è sostituita dalla presente: “L’indicazione dell’acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CEE) n. 2568/91, previsti alla stessa data;
- Alla lettera “e” è aggiunta la seguente frase: “Ai fini della presente lettera, la campagna di raccolta deve essere indicata sull’etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a norma dell’articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest’ordine. Il mese corrisponde al mese dell’estrazione dell’olio dalle olive.
Articolo 5 bis:
“Gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), debba figurare sull’etichetta degli oli d’oliva di cui alla suddetta lettera della loro produzione nazionale, ottenuti da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali.
Tale decisione non impedisce la commercializzazione fino all’esaurimento delle scorte degli oli d’oliva etichettati prima della data di entrata in vigore di tale decisione.
Gli Stati membri notificano tale decisione a norma dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.”
In altri termini:
- L’indicazione dell’acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione può figurare unicamente se accompagnata dalla indicazione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto;
- La campagna di raccolta deve essere indicata sull’etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest’ordine. Il mese corrisponde al mese dell’estrazione dell’olio dalle olive.
Il presente regolamento è entrato in vigore il 6 Agosto 2018, ma le modifiche che riguardano le caratteristiche chimiche in etichetta, si applicano sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Per ulteriori approfondimenti in materia di etichettatura alimentare, si ricordano i seguenti articoli:
INFORMAZIONI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 15 DICEMBRE 2017
LATTE FRESCO: LIBERALIZZATA LA DATA DI SCADENZA
INDICAZIONE DI ORIGINE PER LA PASTA E IL RISO