Legge n. 166/2016 – Legge Gadda

Donazione e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi – Legge Gadda.

Il 14 Settembre del 2016 è entrata in vigore la Legge n. 166 detta anche Legge Gadda. Tale legge riporta le disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

La legge Gadda utilizza la semplificazione e gli incentivi come strumento per la lotta allo spreco.

La legge n 166 inizia dando delle definizioni fondamentali:

  • Soggetti donatari: gli enti pubblici o gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d’interesse generale
    anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di
    utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità;
  • Eccedenze alimentari: i prodotti alimentari, agricoli e agro – alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;
  • Spreco alimentare: l’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;
  • Donazione: cessione di beni a titolo gratuito;
  • Termine minimo di conservazione: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale
    termine possono essere ceduti ai sensi dell’articolo 4, garantendo l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
  • Data di scadenza: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti ne’ consumati.

Secondo questa normativa le cessioni possono essere effettuate anche oltre il termine minimo di conservazione, purché sia garantita l’integrità dell’imballaggio e le condizioni  di conservazione siano idonee. Si precisa che il termine minimo di conservazione (TMC) è quella data preceduta dalla dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro”, e differisce dalla data di scadenza la quale è preceduta dalla dicitura “Da consumarsi entro”. Nel caso del TMC, se si supera di poco la data riportata in confezione è ancora possibile consumare il prodotto. Nel caso della data di scadenza, se si supera la data riportata in confezione il prodotto non deve essere consumato.

Inoltre la legge Gadda specifica che i prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, possono essere donati a soggetti donatari.

Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni sono obbligati a prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico – sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento CE 852/2004.

La legge prevede anche che i comuni possono applicare un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

 

 

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