RACCOMANDAZIONE UE 1888/2019 – acrilammide

Raccomandazione UE sul monitoraggio della presenza di acrilammide in determinati alimenti.

Con la Raccomandazione UE 1888/2019 sul monitoraggio della presenza di acrilammide in determinati alimenti, l’Unione Europea ribadisce ed amplia quanto stabilito nel Reg. UE 2158/2017 in relazione agli obblighi cui sono soggetti gli operatori che producono e vendono alimenti interessati dal possibile sviluppo di acrilammide. Come detto nel precedente articolo, l’acrilammide è un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma a partire da asparagina e zuccheri in condizioni di temperature superiori a 120 °C e con un basso grado di umidità. L’acrilammide si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè. Gli studi relativi a questa molecola hanno confermato che l’acrilammide può  può aumentare il rischio di sviluppare un cancro per i consumatori in tutte le fasce di età.

Per tali motivi, la raccomandazione ribadisce la necessità di un programma di campionamenti ed analisi dei tenori di acrilammide negli alimenti e specifica l’importanza di applicare misure di attenuazione per raggiungere un tenore di acrilammide più basso possibile. Inoltre, la raccomandazione UE 1888/2019 abroga le raccomandazioni UE 307/2010 e 647/2013. Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero trasmettere all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) entro il primo ottobre di ogni anno i dati raccolti nel corso dell’anno precedente nelle loro attività di monitoraggio, ai fini del loro inserimento in una banca dati, conformemente alle prescrizioni della “Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed” dell’EFSA (Orientamenti sulla descrizione standardizzata del
campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi) e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell’EFSA.

Il Reg. UE 2158/2017 riporta l’elenco degli alimenti inerenti al regolamento stesso (elenco presente nel precedente articolo), mentre la raccomandazione pone l’attenzione sulle seguenti categorie:

Prodotti a base di patate
— Rösti
— Crocchette, patate duchessa, patate noisette, …
— Casseruola di patate (e di verdure)
— Pasticcio di patate e carne
— Pasticcio di patate e formaggio
Prodotti da forno
— Panini (panini per hamburger, panini integrali e panini al latte)
— Pane pitta, tortillas messicane
— Croissant
— Ciambelle fritte
— Pane speciale (ad esempio pane pumpernickel, ciabatta alle olive, pane alle cipolle, …)
— Pancake
— Sfoglie croccanti e fritte
— Churros
Prodotti a base di cereali
— Cracker a base di riso
— Cracker a base di mais
— Snack ai cereali (ad esempio con mais estruso e/o prodotti a base di frumento)
— Muesli tostati al miele
Altro
— Chips vegetali/patatine fritte
— Frutta a guscio tostata
— Semi oleosi tostati
— Frutta secca
— Semi di cacao tostati e prodotti derivati dal cacao
— Olive in salamoia
— Succedanei del caffè non a base di cicoria o cereali
— Fudge, caramellati, torrone, …

alessandrosquillaci
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