Riapri Calabria

Riapri Calabria: interventi di sostegno a fondo perduto per le micro – imprese

Il 25/05/2020 è stato pubblicato il bando “Riapri Calabria”. Come detto nel precedente articolo l’intervento mira al sostegno della liquidità delle microimprese operanti sul territorio regionale, che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID-19 a seguito della sospensione dell’attività economica ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda di partecipazione le microiprese la cui attività economica principale è stata sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 (elenco attività ammesse) e che abbiano registrato un fatturato compreso tra 5.000 e 150.000 € nel corso dell’anno solare 2019.

REQUISITI

  • Non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
  • Capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  • Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali (DPR 602/1973);
  • Possedere la capacità economico – finanziaria, operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare;
  • Avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio della Regione Calabria;
  • Essere regolarmente iscritto:
    • nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
    • nel caso delle imprese artigiane, nell’apposito Albo Provinciale previsto dall’art. 5 della legge agosto 1985, n. 443
    • nel caso di professionisti, nei limiti di cui al punto 2.1.1, non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS.
  • Non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all’Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 alla data del 31/12/2019;
  • Non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
  • Non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
    • delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 ‐ bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio1
    • delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
    • frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
    • delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
    • delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
    • sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
    • ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • Non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;
  • Non essere iscritto nel casellario informatico dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto;
  • Osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
    • prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
    • salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    • inserimento dei disabili;
    • pari opportunità;
    • contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
    • tutela dell’ambiente;
  • Rientrare nei parametri dimensionali delle Microimprese così come sono definiti in Allegato 1 al Reg. 651/2014;
  • Nel caso di cui alle microimprese di cui al par. 2.1 comma 1 lett. a) esercitare un’attività identificata come prevalente e rientrante in uno Codici ATECO ISTAT 2007 di cui all’Allegato
  • Essere impresa attiva;
  • Presentare una sola domanda a valere sul presente avviso.

FORMA E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

L’aiuto è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a euro 2.000 per ciascuna impresa richiedente. L’aiuto concedibile non eccede comunque il fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto dell’emergenza COVID19, per il periodo di sospensione delle attività (D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020), sulla base della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.

INDICAZIONI GENERALI

Gli aiuti saranno concessi alle imprese richiedenti in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande, le quali saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Lo sportello per l’inserimento delle domande chiuderà il 3 Giugno alle 18.00.

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