REGOLAMENTO UE 848/2018

Agricoltura biologica – regolamento UE 848/2018

Il regolamento UE 848/2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici,  abroga il regolamento CE n. 834/2007 e sarà applicato a partire dal 1 Gennaio 2021.

L’obiettivo del nuovo regolamento UE 2018/848 è quello di aumentare la trasparenza e quindi la tutela verso il consumatore nonché quello di rendere il sistema dei controlli più efficace soprattutto in termini di repressione e controllo verso possibili frodi. Inoltre, il regolamento si pone un altro importante traguardo: rendere più armonico e razionale il panorama normativo in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, con lo scopo di assicurare anche una maggiore tutela del commercio e della concorrenza fra gli stati membri.

Vediamo brevemente alcune novità

Le categorie che possono essere soggette al riconoscimento biologico sono:

  • Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
  • Animali e prodotti animali non trasformati;
  • Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;
  • Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;
  • Mangimi;
  • Vino;
  • Altri prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento o non ricompresi nelle precedenti categorie.

Le ispezioni effettuare dagli organi di controllo ufficiali (in Italia il Mipaaf) saranno annuali per tutti gli operatori della filiera bio. La frequenza potrà diventare biennale solo se non vi saranno atti fraudolenti o conclamata frode per almeno tre anni consecutivi.

Si potrà ottenere una certificazione biologica applicata ad un gruppo di aziende. Tale soluzione garantirà una riduzione dei costi e potrà essere richiesta da operatori con piccole strutture e di piccole dimensioni ovvero:

  • Il costo dell’iter di riconoscimento e verifica dovrà essere superiore al 2% rispetto al fatturato generato da prodotti biologici;
  • Il fatturato annuale dovrò essere inferiore a 25.000 euro;
  • Le superfici dovranno essere diverse per tipologie produttive.

Inoltre il costituito gruppo dovrà essere composto da membri che hanno le loro attività in prossimità geografiche comuni. Il gruppo dovrà avere una personalità legale unica e sarà tenuto all’applicazione di un sistema di controllo interno unificato. Anche il sistema di commercializzazione dovrà essere unificato fra i costituenti del gruppo che non potranno operare sul mercato in modo autonomo almeno per i prodotti oggetti di riconoscimento biologico.

Infine, un importante aspetto è la possibilità per gli stati membri di commercializzare i propri prodotti biologici anche in paesi che hanno un limite residuale di sostanze non autorizzate, più restrittivo rispetto al regolamento UE in vigore. Questo comporta che paesi come l’Italia non potranno impedire l’ingresso sul mercato di prodotti biologici provenienti da altri paesi UE con limiti residuali più elevati ma sempre entro i limiti dei regolamenti comunitari.

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