Riapri Calabria II edizione

Riapri Calabria II edizione: interventi di sostegno a fondo perduto per le micro – imprese

Il 14 Novembre la regione Calabria ha pubblicato il bando per la seconda edizione di “Riapri Calabria”. Con questa misura la regione intende sostenere le microimprese operanti sul territorio regionale che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID19, a seguito delle misure di contenimento adottate a partire dai D.P.C.M. del 8, 11 e 22 Marzo 2020 e ss., e da ultimo dal D.P.C.M del 3 novembre2020, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum.

Possono richiedere il contributo:

  • le microimprese, operanti sul territorio regionale, con un fatturato compreso tra € 3.000,00 e € 300.000,00 nel corso dell’anno solare 2019, la cui attività economica abbia subito gli effetti economici negativi derivanti dal periodo del cd. lockdown, ancorché la relativa attività economica non sia stata sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020; e che presentino un codice ateco rientrante nell’elenco dell’allegato B del presente bando;
  • i professionisti calabresi, con un fatturato pari o inferiore a € 60.000,00 nel corso dell’anno solare 2019, e che presentino un codice ateco rientrante nell’elenco dell’allegato B del presente bando.

Restano espressamente escluse tutte le imprese che abbiano già ottenuto il beneficio a valere sull’ Avviso Riapri Calabria di cui al DDG n. 5751 del 25/05/2020 e tutti i soggetti aventi codici ATECO previsti dalle altre misure anticicliche avviate dalla Regione Calabria sugli avvisi: Accogli Calabria, Viaggia Calabria, Benessere Calabria, Sport Calabria.

Inoltre Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:

  • attestare la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
  • possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di
    contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  • non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate relativamente al pagamento delle
    imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali (DPR 602/1973);
  • possedere la capacità economico-finanziaria, operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare;
  • avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio della Regione Calabria;
  • non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all’Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 alla data del 31/12/2019;
  • non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di
    procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
  • non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
    irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
    i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
    commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
    agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
    o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
    309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
    e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
    partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
    2008/841/GAI del Consiglio1
    ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
    322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
    codice civile;
    iii. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
    Comunità europee;
    iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
    eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
    v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
    attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
    legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
    vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
    legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
    vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;
  • non essere iscritto nel casellario informatico dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto
  • osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
    i. prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
    ii. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    iii. inserimento dei disabili;
    iv. pari opportunità;
    v. contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
    vi. tutela dell’ambiente;
  • rientrare nei parametri dimensionali delle Microimprese, così come definiti nell’Allegato 1 al Reg.
    651/2014;
  • nel caso di cui alle microimprese di cui al par. 2.1 comma 1, esercitare un’attività identificata come prevalente e rientrante
  • nel caso di imprese: in un codice ATECO di cui all’Allegato B al presente Avviso, riferito all’attività prevalente (attività indicata con Codice Ateco primario su InfoCamere);
  • nel caso di professionisti: in un codice ATECO di cui all’Allegato B al presente Avviso, riferito
    all’attività professionale esclusiva del richiedente;
  • essere impresa attiva;
  • presentare una sola domanda a valere sul presente avviso;

L’aiuto è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari € 1.500,00 €.

Lo sportello per l’inserimento delle domande aprirà il 19 Novembre 2020 alle ore 10:00 e chiuderà il 24 Novembre 2020 alle ore 20:00

alessandrosquillaci
alessandrosquillaci
Articoli: 122

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *