Modifiche ai criteri di igiene e sicurezza alimentare
Il 4 Marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta il Regolamento UE 382/2021, contenente modifiche al Regolamento CE 852/2004, inerente l’igiene e sicurezza alimentare. Sappiamo che il Regolamento 852/2004 riguarda i criteri di igiene dei prodotti alimentari, ed è quindi uno dei cardini del cosiddetto “Pacchetto Igiene” che ha determinato per tutte le realtà del settore alimentare l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio su cui stabilire il Piano di Autocontrollo basato sul Sistema HACCP.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 24 Marzo 2021 e introdurrà le seguenti novità:
- All’allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 è aggiunto il seguente punto 5 bis: “Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.”
- Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 l’introduzione è sostituita dalla seguente: “I capitoli V, V bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI bis e XII si applicano a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. I rimanenti capitoli si applicano come segue: — il capitolo I si applica a tutte le strutture destinate agli alimenti, salvo quelle a cui si applica il capitolo III; — il capitolo II si applica a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, lavorati o trasformati, salvo i locali adibiti a mensa a cui si applica il capitolo III; — il capitolo III si applica alle strutture elencate nel titolo del capitolo; — il capitolo IV si applica a tutti i tipi di trasporto.”
- Inoltre sempre nell’allegato II, dopo il capitolo V è inserito il seguente capitolo V bis: “Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni: 1) gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 (*). Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2: — per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prima della scadenza di tale data; — per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011, fino a tale data e successivamente; o — per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione conformemente all’allegato X, punto 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, in qualsiasi momento. 2) Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi: — il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale; — l’integrità dell’imballaggio, se opportuno; — le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura; — la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, se applicabile; — le condizioni organolettiche; — la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, nel caso di prodotti di origine animale.”
- Ancora, nell’allegato II, dopo il capitolo XI è inserito il capitolo XI bis: “Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:
a) impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;
b) ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
c) consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
d) comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
e) disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti. L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:
a) garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
b) mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
c) verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
d) garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
e) garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
f) incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare.”