PSR CALABRIA – Misura 6 – Intervento 6.4.1 Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole

PSR CALABRIA  – Misura 6 – Intervento 6.4.1 Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole – Annualità 2021

BENEFICIARI

    Imprese agricole:

  • Fattorie sociali (agricoltura sociale)
  • Fattorie didattiche (servizi educativi)
  • Piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’Allegato I del Trattato
  • Agriturismi

operanti nelle aree rurali classificate come C e D nel territorio della Regione Calabria (con possibilità di estensione anche nelle aree A (fattorie didattiche e sociali) e B nel caso di esito positivo del negoziato europeo in atto.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Alla data di presentazione della domanda di sostegno, l’impresa agricola proponente dovrà possedere i seguenti requisiti:

  • ubicazione in area C o D o, qualora non sia ancora noto l’esito del negoziato europeo, a discrezione e rischio del proponente, in area A (fattorie didattiche e sociali) e B;
  • essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione della CCIAA competente;
  • risultare regolarmente iscritta nel pertinente elenco regionale degli operatori (agriturismo, fattorie didattiche o fattorie sociali) al massimo entro la data di concessione del sostegno;
  • gli agriturismi iscritti da oltre 2 anni (entro il 31.12.2018) devono avere effettivamente erogato servizi nell’anno 2019. Tale condizione dovrà essere comprovata all’atto di presentazione della domanda di sostegno allegando al Piano aziendale, per i servizi svolti, copia del registro dei corrispettivi e/o vendite (DPR n. 633/1972), per come elaborato dal professionista abilitato/CAF;
  • le imprese agricole costituite nella forma di società di capitali devono esercitare l’attività agricola in forma esclusiva, per come indicato dall’atto societario;
  • le imprese non devono risultare “in difficoltà” ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli Orientamenti dell’Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate da imprese agricole che, nell’ambito della programmazione 2014/2020, abbiano ottenuto il finanziamento di progetti per i quali non risulti rilasciata a sistema Sian almeno una domanda di pagamento di SAL o la domanda di pagamento di saldo.

DOTAZIONE FINANZIARIA

10.000.000 €

SOSTEGNO

Ciascun proponente potrà presentare un unico progetto di dimensioni non superiori ad euro 200.000,00 comprensivo delle diverse tipologie di investimento di cui al precedente paragrafo 6. L’intensità di aiuto non può essere superiore al 50%, corrispondente ad un valore massimo di euro 100.000 di contributo pubblico.

SPESE AMMISSIBILI

I costi ammissibili sono i seguenti:

  • investimenti per il miglioramento di beni immobili, compresa la viabilità d’accesso aziendale.
    Non è ammessa la realizzazione di fabbricati ex novo compresi gli interventi su unità collabenti nonché gli aumenti di volumetria fatta eccezione la realizzazione di vani tecnici.
    Non sono ammesse le spese di manutenzione ordinaria.
  • acquisto o leasing, di nuovi macchinari, attrezzature, impianti ed arredi;
  • investimenti immateriali quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commerciali a condizione che siano strettamente collegati all’intervento;
  • spese tecniche collegate agli investimenti (impianto a costo standard e/o a costo reale) nel limite max del 6% e relative ad onorari per professionisti e consulenti per la progettazione e la realizzazione degli investimenti.
  •  spese generali collegate agli investimenti (impianto a costo standard e/o a costo reale) nel limite max del 3%. Tra le spese generali sono ricompresi anche eventuali compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, purché realizzati e obbligatoriamente allegati a corredo della domanda di sostegno.
    Il massimale di costo relativo alle ultime due voci non può, comunque, superare il 9% dell’investimento proposto.

SCADENZA

22/12/2021

alessandrosquillaci
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