DVR – Documento di Valutazione dei Rischi

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”. La valutazione dei rischi e la successiva redazione del DVR è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.

Il DVR o Documento Valutazione dei Rischi è qualcosa di molto importante per un’azienda e tutti i datori di lavoro lo devono conoscere bene. La finalità specifica della redazione del D.V.R. è quella di ridurre al minimo le probabilità di rischio per i lavoratori al fine di contenere il più possibile gli infortuni.

Testo Unico definisce l’oggetto della valutazione dei rischi, stabilendo che essa “[…] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. […]”.

Il numero dei dipendenti presenti in azienda comporta poi differenti livelli di valutazione che si concretizzano in differenti tipologie di documenti.

La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è punito con:

  • arresto da 3 a 6 mesi o
  • ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,00.

Per la redazione incompleta del D.V.R. (omessa indicazione di quanto previsto dall’art. 28), è punito con:

  • l’ammenda da 1.096,00 € a 4.384,00 €

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