Regolamento (UE) 2025/40 – PPWR, regolamento imballaggi

Regolamento imballaggi (PPWR), cos’è il Nuovo Regolamento imballaggi 2025/40

Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) n. 40/2025 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR). Il Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 ma le sue disposizioni si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026.

Questo regolamento nasce con l’ambizioso obiettivo di costruire un sistema di imballaggi pienamente circolare, riducendo drasticamente l’impatto ambientale e lo spreco di risorse naturali.
A differenza della precedente Direttiva 94/62/CE, la scelta del “Regolamento” come strumento giuridico segna un cambio di passo fondamentale: il PPWR è immediatamente vincolante in tutti i 27 Stati membri senza necessità di recepimento nazionale. Questa uniformità elimina il rischio di frammentazioni legislative tra i diversi Paesi, garantendo un’armonizzazione delle regole che si applica indistintamente sia alle aziende con sede nell’UE sia a chiunque importi imballaggi nel mercato unico.

Il regolamento interviene in modo sistemico su ogni fase del ciclo di vita del prodotto, introducendo obblighi estesi che coinvolgono produttori, distributori e consumatori. In sintesi, il PPWR stabilisce disposizioni precise per le seguenti attività.

– Progettazione e materiali: requisiti stringenti per migliorare la riciclabilità e incrementare l’uso di contenuto riciclato negli imballaggi.

– Riduzione e riuso: obiettivi vincolanti per la diminuzione dei rifiuti e la promozione di sistemi di riutilizzo efficienti.

  • – Sicurezza: eliminazione graduale di sostanze pericolose o nocive all’interno dei materiali da imballaggio.
  • – Gestione del fine vita: nuove norme su etichettatura e sistemi di raccolta per ottimizzare il riciclo di ogni materiale immesso sul mercato.

Il PPWR non si limita a fornire linee guida, ma impone una tabella di marcia serrata con obiettivi legali vincolanti. L’obiettivo macroscopico è ridurre i rifiuti di imballaggio pro-capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040 (rispetto ai livelli del 2018).

Per raggiungere questi traguardi, il regolamento interviene su più fronti:

1. Riciclabilità obbligatoria e “Design4Recycling”
Dal 1° gennaio 2030, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno soddisfare rigorosi requisiti di progettazione per la riciclabilità. La conformità non sarà basata su un’autocertificazione generica, ma su un sistema di classificazione delle prestazioni articolato in tre classi (A, B, C).
Il regolamento prevede una restrizione progressiva dell’accesso al mercato basata su queste classi.
Dal 2030: sarà vietata l’immissione sul mercato di imballaggi con un tasso di riciclabilità inferiore al 70%. Questo significa che solo i prodotti appartenenti alle classi A, B e C potranno essere commercializzati. Dal 2038: i requisiti diventeranno ancora più stringenti. Il divieto si estenderà anche alla Classe C (ovvero agli imballaggi con riciclabilità compresa tra il 70% e l’80%). Di conseguenza, a partire da questa data, saranno ammessi esclusivamente imballaggi di Classe A e B, con un tasso di riciclabilità pari o superiore all’80%.

2. Contenuto minimo di materiale riciclato (PCR)
Per favorire la chiusura dei cicli produttivi, il PPWR introduce l’obbligo di integrare una quota minima di plastica riciclata post-consumo (PCR) nei nuovi imballaggi.
A partire dal 1° gennaio 2030, i target minimi di contenuto riciclato per la plastica varieranno in un range compreso tra il 10% e il 35%, a seconda della tipologia di polimero e della destinazione d’uso:
30% per le bottiglie monouso per bevande e per gli imballaggi in PET sensibili al contatto (es. settore alimentare);

10% per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto realizzati con materiali diversi dal PET;

  • 35% per tutte le altre tipologie di imballaggi in plastica che non rientrano nelle categorie precedenti.

Evoluzione dei target al 2040: Le soglie obbligatorie subiranno un incremento significativo entro il 2040, raggiungendo benchmark fino al 65% per la maggior parte delle categorie. Sono inoltre previsti obiettivi ambiziosi di contenuto riciclato per altri materiali chiave, con target minimi fissati al 50% per il vetro, al 70% per carta e cartone e al 25% per i metalli.

3. Addio al monouso e promozione del riuso
Il regolamento dichiara guerra agli sprechi visibili vietando, dal 2030, alcune tipologie di plastica monouso considerate superflue.
Ortofrutta: stop alle confezioni per frutta e verdura fresca sotto gli 1,5 kg.

Horeca: vietate le bustine monodose (salse, zucchero) e gli imballaggi monouso per cibi e bevande consumati all’interno di bar e ristoranti.

  • Hotellerie: addio ai flaconi in miniatura di shampoo e lozioni. Parallelamente, aumenteranno le percentuali obbligatorie di imballaggi riutilizzabili o ricaricabili per grandi elettrodomestici, bevande da asporto e spedizioni e-commerce.

4. Minimizzazione del packaging e gestione dello spazio vuoto
Il regolamento introduce criteri rigorosi per limitare l’impiego eccessivo di materiali, definendo obblighi di conformità con scadenze differenziate.
Dal 12 febbraio 2028: le aziende responsabili del riempimento degli imballaggi di vendita dovranno garantire che lo spazio vuoto sia ridotto al minimo necessario per assicurare la funzionalità e la protezione del prodotto. Saranno vietate soluzioni progettuali volte esclusivamente ad aumentare il volume percepito, come doppie pareti, fondi rialzati o strati non funzionali.

  • Dal 1° gennaio 2030: per il settore del trasporto e dell’e-commerce, viene fissato un limite massimo di spazio vuoto del 50% rispetto al volume totale dell’imballaggio assemblato.

5. Sicurezza e Sostanze Pericolose
Il PPWR tutela la salute dei consumatori ponendo limiti severi alle sostanze chimiche. È previsto il divieto di immettere sul mercato imballaggi alimentari che superino determinate soglie di PFAS (le “sostanze chimiche eterne”), oltre a restrizioni rigorose su metalli pesanti come piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.

6. Etichettatura armonizzata e trasparenza
Per facilitare il riciclo, dal 12 agosto 2028 entrerà in vigore un sistema di etichettatura universale. Gli imballaggi riporteranno simboli armonizzati in tutta l’UE, coordinati con quelli presenti sui contenitori della raccolta differenziata. Questo renderà finalmente chiaro ai consumatori come smaltire correttamente ogni materiale, riducendo drasticamente i conferimenti errati.

Inoltre dal 12 febbraio 2027 scatta l‘obbligo formale per i negozianti di accettare i contenitori portati da casa. Il Regolamento PPWR (UE 2025/40) prevede un’applicazione progressiva delle sue norme per dare il tempo alle attività commerciali di organizzarsi.

La cronologia esatta per questo servizio prevede due scadenze ravvicinate:
  • 12 febbraio 2027 (Obbligo del contenitore da casa): Da questa data i distributori finali nel settore HoReCa (bar, ristoranti, gastronomie, take-away) che vendono bevande o cibi pronti da asporto sono obbligati a fornire un sistema che permetta ai clienti di utilizzare i propri contenitori (Bring Your Own Container) senza costi aggiuntivi.
  • 12 febbraio 2028 (Obbligo dell’alternativa riutilizzabile del negozio): Esattamente un anno dopo, gli stessi esercenti dovranno anche offrire attivamente ai consumatori una propria linea di imballaggi riutilizzabili (ad esempio tramite un sistema di cauzione o di restituzione interno).
  • La normativa europea prevede una deroga per le microimprese (attività con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro). Tuttavia, molti Stati membri stanno valutando di estendere l’obbligo di ricarica dei contenitori privati anche alle piccole realtà per standardizzare il servizio a livello nazionale

 

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