CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

AGENZIE DELL’ENTRATE – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il decreto Rilancio (Dl n. 34 del 19 maggio 2020) prevede un contributo a fondo perduto da destinare ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. L’importo del contributo sarà commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da Coronavirus. Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiederà il contributo, l’Agenzia delle entrate erogherà la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

L’ammontare del contributo verrà determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non
    l’importo di 1.000.000 di euro
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non
    l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le
persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

REQUISITI

  • Essere titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario;
  • Conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro;
  • Inoltre è necessario rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
    • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due
      terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
    • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
    • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi
      calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). 

A CHI NON SPETTA

  • Soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
  • Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
  • Enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  • Professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
    obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
  • Soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27
    (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n.
    18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

SCADENZA 

13 Agosto 2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse non oltre il 24 agosto.

 

alessandrosquillaci
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